Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Gli obblighi previsti dalla sezione "Bandi di concorso" in merito all'assunzione del personale non riguardano questa Pubblica Amministrazione in quanto il reclutamento dello stesso avviene esclusivamente mediante graduatorie riferite ad ordinanze ministeriali e non a bandi di concorso emanati da questa Istituzione scolastica